venerdì 12 febbraio 2016

Canone rai » a chi è dovuto l’onere in caso di contratto di locazione?


Si e' stipulato un contratto di locazione come affittuario e l’apparecchio televisivo appartiene al proprietario dell’appartamento: chi deve pagare il canone rai? Lo spieghiamo nel prosieguo dell’articolo.

E’ bene notare che dal 2016 l’addebito del canone Rai, vale a dire dell’imposta sul possesso della televisione, finisce direttamente nella bolletta della luce.
E’ quanto stabilito dalla nuova legge di Stabilita', da poco approvata definitivamente.

in caso di contratto di locazione a chi spetta il versamento del canone rai?

Il versamento del canone rai, corrisposto direttamente in bolletta della luce, spetta all’intestatario del contratto luce, quindi, nella maggior parte dei casi, al locatore.

Dunque, in tale fattispecie, in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilita' 2016, né per il padrone di casa, né tanto meno per l’inquilino dovrebbe verificarsi la problematica legata al doppio pagamento.
La normativa, infatti, prevede che il versamento della tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo vada effettuato dal contribuente e dal rispettivo nucleo familiare, nel caso sia stabilita la stessa residenza, una sola volta, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili dotati di apparecchi televisivi detenuti.
In sostanza, quindi, il conduttore (affittuario) che gia' versa il canone Rai per la prima casa, quella dove ha residenza, non sara' tenuto a pagare una seconda volta l’imposta sull’abitazione data in affitto, in modo particolare se il contratto della luce risulta intestato al locatore (proprietario).
Se, invece, tornando al soggetto proprietario dell’immobile affittato quest’ultimo non ha provveduto a fissare la propria residenza nell’immobile in oggetto, e la condizione e' stata comunicata alla compagnia elettrica al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica, lo stesso proprietario non vedra' recapitarsi nessuna maggiorazione del canone sulla relativa bolletta della luce, potendola ricevere al massimo sulla bolletta della casa di residenza, sempre se nella stessa abbia provveduto a sottoscrivere personalmente il contratto della luce.

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